Le associazioni responsabili della formazione

AICOSformazione Le associazioni responsabili della formazione

TUTELA DEL CONSUMATORE – Obbligo di istituire uno sportello al quale i clienti possono rivolgersi in caso di contenzioso con il professionista

Francesca Milano (Il Sole24ore)

MILANO. Non avranno un Ordine, ma potranno costituire associazioni a carattere professionale legalmente riconosciute. È questa una delle principali novità introdotte dalla legge per i «senz’albo», una vastissima platea di lavoratori che si occupano numerose materie, dalla consulenza fiscale all’informatica, dalla fisioterapia alla statistica.

L’iscrizione alle associazioni non è obbligatoria per il professionista, mentre ci sono alcuni obblighi che le associazioni devono rispettare. Prima di tutto, infatti, le associazioni devono promuovere la formazione permanente dei propri iscritti.

In secondo luogo, poi, alle associazioni spetta il compito di vigilare sulla condotta professionale degli associati e di stabilire le sanzioni disciplinari da irrogare ai professionisti in caso di violazioni del Codice di condotta, che deve essere adottato.

Le associazioni saranno utili anche ai clienti dei professionisti, che in caso di contenzioso con il singolo professionista potranno rivolgersi allo sportello che le associazioni sono obbligate a istituire proprio a questo scopo. Allo sportello i clienti potranno richiedere anche informazioni relative all’attività professionale e agli standard qualitativi richiesti ai professionisti associati.

Per tutelare i clienti e garantire la trasparenza del mercato, la legge prevede che le associazioni abbiano la facoltà di rilasciare ai propri iscritti un’attestazione relativa alla regolare iscrizione del professionista, ai requisiti necessari per l’iscrizione, agli standard qualitativi che gli iscritti devono rispettare, alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, all’eventuale possesso da parte del professionista di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato e all’eventuale (non obbligatorio) possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal singolo professionista.

Tra gli obblighi delle associazioni c’è anche quello di pubblicare sul proprio sito internet gli elementi informativi che possono essere utili ai cittadini. In particolare, sul web dovranno essere pubblicati lo statuto e l’atto costitutivo dell’associazione, la composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali, la struttura organizzativa dell’associazione, la precisa identificazione dell’attività professionale svolta dagli iscritti, gli eventuali requisiti necessari per l’iscrizione all’associazione (titoli di studio, quota da versare), l’assenza di scopi di lucro.

Le associazioni professionali possono anche riunirsi in forme aggregative, pur mantenendo la propria autonomia. Tra le funzioni delle aggregazioni di associazioni ci sono la promozione e la qualificazione delle attività professionali che rappresentano, la divulgazione delle informazioni relative all’attività professionale e la rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, le aggregazioni possono, inoltre, controllare l’operato delle associazioni.

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