Associazioni professionali legge 4/2013

Le associazioni professionali di cui all’articolo 2 della legge 4/2013 sono chiamate a promuovere forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, al quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’articolo 27-ter del Codice del consumo, Dlgs 206/2005. Dalle associazioni, poi, sarà possibile ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti. Assume quindi particolare importanza la presenza di queste realtà: attraverso l’iscrizione del professionista a una di esse, la clientela potrà contare sull’esistenza di numerosi aspetti di “professionalità” della prestazione. Si potrebbe parlare di una sorta di “bollino blu” per i professionisti facenti parte di un’associazione professionale.

L’Associazione fornisce un’autoregolamentazione delle categorie professionali di origine volontaria che garantiscono al professionista una rete di supporto in caso di vertenze con altre categorie o, anche, con i consumatori. Mentre questi ultimi avranno una garanzia consistente a proposito del rispetto dei codici di condotta che i professionisti si impegnano a non violare nel momento in cui si iscrivono alle associazioni. Esse devono inoltre garantire la pubblicazione, sui loro siti internet, di informazioni utili al consumatore, anche riguardanti la tipologia e la qualità del servizio che l’utilizzo del marchio dell’associazione da parte del professionista garantisce ex articolo 81 del Dlgs 59/2010.
(Fonte sole24ore)

AICOS, qualle Associazione di Categoria dei Consulenti della Sicurezza sul posto di lavoro e dei Sistemi di Gestione UNI EN ISO possiede un proprio Codice deontologico che il professionista è tenuto a mostrare al cliente nel momento stesso dell’incarico professionale. Al cliente, poi, il professionista AICOS deve riferire della possibilità di rivolgersi allo Sportello di garanzia aperto presso la sede Nazionale e al quale può rivolgersi in qualsiasi momento per dispute o maggiori informazioni sul professionista o sull’attività professionale. Inoltre il professionista AICOS è tenuto a informare il cliente dell’Attestato di qualità che AICOS riconosce al professionista in regola col possesso dei requisiti imposti dalla legge 4/2013 e infine della copertura assicurativa che il professionista ha stipulato con apposita Società assicurativa.

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