CLSGS

Il Professionista CSLGS

Il professionista esterno all’Azienda che si occupa di Sicurezza è previsto dall’articolo 31 comma 3 del Dlgs. 81/08 s.m.i che così recita:
3. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio.

Mentre all’articolo 30 il Dlgs. 81/08 riporta la necessità, per ora non obbligatoria, che le Aziende si dotino di uno strumento interno più complesso ma allo stesso tempo più completo: il Sistema di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro, in sigla SGLS. Detto articolo recita nello specifico al comma 5:
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNIINAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.

Per quanto detto e per altri motivi, qualsiasi tipologia di azienda ha necessità, alla stregua di quella del suo consulente economico, di interfacciarsi con un professionista che come vedremo deve possedere numerose e spiccate qualità. L’AICOS è l’Associazione professionale di categoria che tutela sia il professionista che l’azienda: la Legge 14 gennaio 2013, n.4 è molto chiara in questo. L’Associazione AICOS è, tramite il suo legale rappresentante, responsabile della professionalità del professionista CSLGS AICOS poiché ne certifica la preparazione e la formazione attraverso appositi corsi professionalizzanti e con l’obbligo di seguire corsi di aggiornamento ogni anno. Sulla piattaforma web del sito www.aicos.it l’azienda troverà ogni indicazione e ogni informazione sull’AICOS e sui suoi associati.

Allo stato attuale non esiste nessuna norma che regolamenta i requisiti che devono avere i Professionisti che assumono il ruolo di CONSULENTI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E NEI CANTIERI EDILI. Tuttavia è ovvio che il Consulente per la Sicurezza è uno specialista esterno all’azienda con la “mission” di migliorare i processi produttivi garantendo adeguata sicurezza e salute dei luoghi e dei posti di lavoro e assistendo il datore di lavoro nelle scelte che egli deve adottare per la sua azienda.
Il Consulente della Sicurezza CSLSG AICOS assume, dunque, un “Ruolo Professionale” di suggeritore di idee ed alternative ai Datori di lavoro portandoli ad affinare le proprie capacità per la risoluzione dei problemi ed incoraggiandoli energicamente ad assumere la responsabilità finale della decisione operativa ed delle azioni da intra-prendere.
Il Consulente della Sicurezza CSLSG AICOS è perciò un esperto di re-lazioni umane e che possiede spiccate capacità di stabilire delle relazioni interpersonali. Queste qualità conferiranno al Consulente della Sicurezza l’abilità necessaria per riuscire a coinvolgere gli attori principali del sistema sicurezza ad un’autodiagnosi trovando le dovute tecniche di intervento.
Il ruolo del Consulente Sicurezza non è un’attività professionale semplice, anzi presenta aspetti che in funzione di come vengono gestiti consentono di raggiungere o meno gli obiettivi che ci si è prefissi. Ma soprattutto è una attività professionale multidisciplinare. Il professionista CSLSG AICOS deve conoscere, per esempio, la normativa Dlgs. 81/08 s.m.i. e tutte quelle che interessano collateralmente ma anche essere un esperto nell’ambito delle basilari nozioni ingegneristiche, conoscere il CAD, e molto altro ancora.
Nell’ambito della prevenzione ciò è ancora più difficile, infatti l’argomento non verte quasi mai su aspetti tecnici ben definiti, ma mira a modificare modalità operative e comportamenti, deve cioè agire principalmente sulla componente umana stimolando approcci diversi per modificare le esperienze pregresse.

Accanto alle professioni “ordinistiche” (o “protette”) si sono sviluppate, anche nel nostro Paese e con intensità crescente nel corso degli ultimi anni, numerose professioni che non hanno ottenuto il riconoscimento legislativo e che nella quasi totalità dei casi hanno creato ad autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico. Si tratta delle cosiddette professioni non regolamentate o “non protette”, diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non richiedono alcuna iscrizione ad un ordine o ad collegio professionale per poter essere esercitate. Numerose tipologie di professioni non regolamentate si ritrovano in settori come le arti, le scienze, i servizi alle imprese e la cura alla persona: gli amministratori di condomini, gli animatori, i fisioterapisti, i musicoterapeuti, i bibliotecari, gli statistici, gli esperti in medicine integrate, i pubblicitari, i consulenti fiscali, ecc.

I professionisti possono costituire associazioni professionali, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Tali associazioni hanno natura privatistica, sono fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva. Esse promuovono la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta, vigilano sulla condotta professionale degli associati, definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice e promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore.

Le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti delle attestazioni su molteplici aspetti (regolare iscrizione del professionista, requisiti e standard qualitativi, possesso della polizza assicurativa, …) previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali. Tali attestazioni non rappresentano tuttavia requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale. Per i settori di competenza, le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità a norme tecniche UNI, accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA), che possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione