Professioni organizzate in ordini e collegi e professioni non organizzate: Quali differenze?

fac simile attestato qualitàPROFESSIONI ORGANIZZATE IN ORDINI E PROFESSIONI NON ORGANIZZATE – QUALI LE DIFFERENZE?

La legge 4/2013, di fatto, classifica le professioni tra Organizzate i Ordini o Collegi e le altre, ora “diversamente organizzate”. Un professionista, iscritto ad un’Albo, che eserciti anche o esclusivamente un’attività di tipo non ordinistico, come si comporta rispetto all’art 1 comma 3?

La legge 4/2013 art.1 comma 2, individua l’ambito di applicazione, cioè stabilisce a chi si rivolge, ovvero a tutte quelle attività professionali “con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative” precisando inoltre al comma 3 dell’art.1 che “Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla
disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.
L’ inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, ed e’ sanzionato ai sensi del medesimo codice”
Ciò sta a significare che il laureato in farmacia (per esempio) se interviene come clinical monitor (una professione non regolamentata!) deve indicare e distinguere in ogni documento che è un professionista di cui alla legge 4/2013, perché il clinical monitor non è una attività riservata, né una professione sanitaria, né iscrivibile al Registro delle Imprese. Distinguere vuol dire che nello stesso documento sia esso fiscale o di altra natura, non può inserire altro se non la prestazione come professionista regolarizzato dalla legge 4/2013.

Il comma 6 dell’art.2 infatti recita:
“Ai professionisti di cui all’art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.”

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