KCB

Certificazione delle competenze.

KCB Italia Srl è un Organismo di Certificazione del Personale e della Formazione nato dalla volontà di un ristretto gruppo di professionisti, che da circa 20 anni opera nel settore delle Certificazioni in ambito Qualità, Ambiente e Sicurezza, per l’esigenza di rispondere a pressanti richieste del mercato di avere figure professionalmente qualificate con elevati standard di preparazione. Da quì la necessità di dare valore aggiunto alle competenze professionali acquisite con riferimento a norme internazionali, considerato il proliferare dell’Offerta formativa e degli enti di formazione su tutto il territorio nazionale : ciò ha fatto emergere la richiesta di una garanzia preventiva da offrire al mercato in merito alla professionalità di coloro che vi operano, individuando un indicatore immediato, oggettivo e garantito delle competenze, al fine di tutelare i clienti, e conseguentemente i professionisti preparati, dall’assalto di “improvvisati” sedicenti professionisti. Tale indicatore è rappresentato dalla certificazione di terza parte della professionalità, rilasciata da un Organismo di Certificazione del Personale operante in conformità alla norma ISO/IEC 17024 “Conformity assessment – General requirements for bodies operating certification of Persons”.

La certificazione ISO/IEC 17024 è destinata ad organismi il cui fine sia quello di certificare le capacità del personale, ed ha come obiettivo quello di validare l’intero processo della formazione. Rispetto alla norma precedente (EN 45013:1990), entra più nello specifico per quanto riguarda il concetto di competenza, definendola in termini di conoscenze, abilità e caratteristiche personali. Enfatizza, inoltre, l’esame delle competenze, ed è applicabile per la certificazione di qualsiasi figura professionale. L’introduzione della norma permette, dunque, di avere, finalmente, anche la definizione di competenza : “dimostrata capacità di applicare conoscenze e/o abilità e, ove rilevante, dimostrate caratteristiche personali” (dalla traduzione italiana della norma, la UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012).

KCB Italia opera in Conformità alla norma Internazionale ISO/IEC 17024:2004, facendo ricorso ad un nutrito gruppo di esperti qualificati, provenienti da differenti ambiti (Università, Enti di Ricerca, Industria, Libera Professione), di comprovata capacità e maturata esperienza nel settore di competenza, cui afferiscono gli specifici Comitati di Schema di KCB Italia : ogni Schema di Certificazione (Figura Professionale) è gestito da un differente Comitato di Schema.

AICOS offre ai propri iscritti che intendano certificare le proprie competenze professionali, una speciale offerta riservata. Le figure che KCB certifica (quelle che interessano la nostra categoria sono) sono le seguenti:

  • Formatore per la sicurezza sul lavoro FSL
  • Formatore dei formatori per la sicurezza sul lavoro FFSL
  • Consulente per la Sicurezza sul lavoro CSL
  • Responsabile servizio di prevenzione e protezione RSPP

ugl e kcb

Per certificare le proprie competenze, KCB segue lo schema procedurale qui di seguito indicato:

certificazione-competenze

 

La KCB pubblica il Calendario delle attività di valutazione relative alla Certificazione del Personale. Prossimamente presso la nostra Sede nazionale sarà possibile frequentare corsi propedeutici e sostenere l’esame in presenza richiesto per il completamento della certificazione delle competenze.

Ma perchè certificare la propria figura professionale e quindi le proprie competenze, anche alla luce della pubblicazione della Legge 4/2013?

KCB Italia è un Organismo di Certificazione delle Competenze del Personale e di Qualifica dei Corsi di Formazione operante ai sensi della Norma Internazionale UNI/CEI EN ISO/IEC 17024 . Questa Norma detta le regole di funzionamento per un Organismo di Certificazione (nel seguito definito OdC) ed impone i requisiti sulla base dei quali lo stesso possa essere accreditato da ente riconosciuto.

In Italia l’unico ente riconosciuto per l’accreditamento degli organismi di certificazione è Accredia, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2009.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (“Disposizioni in materia di professioni non organizzate”), abbiamo assistito alla pubblicazione di articoli, di atti di convegni, alla sintesi di relazioni, a pagine web, che hanno creato una notevole confusione nel “mercato” dei professionisti destinatari della Legge 4/2013 . Il Nostro Organismo di Certificazione è a disposizione per rispondere alle domande dei professionisti che chiedono delucidazioni sull’argomento, in accordo a quanto prescritto dalla normativa nazionale .
Alcune puntualizzazioni:
1. L’accreditamento dell’OdC (richiamato dalla Legge 4/13) a cosa serve ? L’accreditamento rappresenta una garanzia per il mercato ; l’OdC “emette certificati” alle varie figure professionali e viene controllato da un Ente super partes che ha compiti (istituzionali) di vigilanza sul suo “comportamento” ;
2. Sulla base di quali requisiti un Ente di accreditamento (Accredia), verifica e accredita il funzionamento di un OdC?
Verifica sulla base dell’applicazione della Norma 17024.
La norma non stabilisce quali siano le figure professionali che l’OdC può (o deve) “certificare”, stabilisce però che, per ogni figura professionale, l’OdC crei uno specifico Comitato di Schema con compiti di garanzia sullo schema stesso della figura professionale.
Cos’è uno schema ?
È un insieme di prerequisiti e di requisiti che caratterizzano la figura professionale che sarà certificata.
Lo schema, inoltre, definisce l’iter di valutazione (in termini di argomenti trattati, modalità di esame, procedure, durata, supporti utilizzati, etc.) che l’OdC seguirà nel percorso che porterà alla valutazione delle competenze del professionista al fine del rilascio (o diniego) del richiesto certificato .
In buona sostanza, lo schema è un insieme di regole e di procedure che l’OdC si impone per poter rilasciare i certificati delle competenze del personale.
La norma 17024 prescrive, inoltre, che detti schemi debbano essere resi pubblici (ad es. attraverso il sito Internet dello stesso OdC), per consentire a tutti di conoscere le modalità con cui vengono “rilasciati” i certificati, nell’ottica della massima trasparenza verso il mercato .
Lo schema rappresenta il documento che costituisce la “linea guida” seguita dall’Ente di Accreditamento nel corso delle verifiche per il riconoscimento dell’OdC ; e questo vale in tutti i 164 paesi in cui la Norma Internazionale ISO/IEC 17024 viene accettata .
Su quale base viene “costruito” lo schema ?
Sulla base della conoscenza della figura professionale e delle sue caratteristiche peculiari, dell’esperienza personale e professionale degli esperti estensori dello schema, della letteratura presente sull’argomento specifico, dell’eventuale normativa nazionale od internazionale di riferimento per la figura oggetto dello stesso schema.
Lo schema deve essere quanto più possibile oggettivo, condiviso e condivisibile.
Per raggiungere questi obiettivi, l’OdC si affida, in primis, ad esperti del settore, spesso appartenenti al mondo accademico, al mondo dell’industria, del commercio, della libera professione in funzione della tipologia di figura professionale le cui competenze e conoscenze devono essere “inquadrate” nello stesso schema. Laddove già affrontato dai legislatori, gli esperti attingono ad informazioni derivanti da disposizioni e prescrizioni di legge, (cogenti e non), europee, nazionali, regionali e, ove presente, dalla più completa, condivisa, ed oggettiva fonte di informazioni rappresentata dalle Norme Tecniche (internazionali, europee e nazionali) pubblicate e distribuite dall’UNI, il nostro Organismo Nazionale di Unificazione.
Un Organismo di Certificazione operante ai sensi della Norma Internazionale 17024, è accreditato non in via generale, ma per una (o più) figure professionali, secondo gli schemi predisposti dal Comitato di Schema dello stesso OdC. Gli schemi sono di esclusiva proprietà dello stesso OdC, con riconoscimento a livello internazionale .
I Comitati di Accredia hanno facoltà di sospendere temporaneamente l’iter di accreditamento laddove non vi sia una specifica Norma Tecnica e quando ritengono che le fonti documentali cui ha attinto il comitato di schema dell’OdC non siano sufficienti a garantire l’oggettività e la condivisibilità delle caratteristiche della figura professionale in gioco, in termini di conoscenze, competenze, compiti e responsabilità. Detta sospensione permane sino a quando l’UNI non provveda a distribuire la specifica Norma Tecnica utilizzabile quale riferimento univoco.
Purtroppo ad oggi le figure professionali che sono state “inquadrate” da Norme Tecniche sono assai poche .
Questo significa che gli OdC possono emettere certificati per qualunque figura professionale ?
Per due ordini di ragioni :
• perché l’OdC opera (e lo deve dimostrare) ai sensi della Norma Internazionale 17024
• perché in attesa della Norma UNI di riferimento, le certificazioni dell’OdC rappresentano la giurisprudenza e la base per la costruzione della norma stessa.
Pertanto i Certificati delle Competenze che gli OdC emettono, pur non sotto accreditamento, sono validi.
Il legislatore, con la Legge 4 ha richiesto che, per i professionisti che esercitano una «professione non organizzata in ordini o collegi», siano “prodotte” delle Norme Tecniche che ne “definiscano” le caratteristiche in termini di conoscenze, capacità, compiti e responsabilità al fine di Certificarne le competenze ai sensi della Norma Internazionale 17024 (universalmente riconosciuta ).
Da più parti si legge che in questa fase di transizione, per potersi fare riconoscere dal mercato, sia sufficiente l’attestazione rilasciata dalle associazioni di riferimento.
NO, in realtà detta attestazione, assolutamente valida, non può in alcun modo sostituire la certificazione delle competenze rilasciata da un organismo terzo ; e questo proprio perché le Associazioni sono parte attiva nel processo di attestazione. Quando esiste un rapporto diretto tra il professionista e la sua associazione, non può essere garantito l’aspetto più importante imposto dalla Norma 17024 agli OdC, ossia l’indipendenza tra chi valuta e chi è valutato!
A prescindere da un obbligo di legge, la certificazione secondo ISO 17024 offre il massimo della trasparenza e fornisce la garanzia di qualità e professionalità per il consumatore /cliente.
Cinzia Suriano
CEO
KCB Italia

Come AICOS, riteniamo che l’associato come Socio Beneficiario, debba (per ora come indicazione, prossimamente come requisito indispensabile):

  • essere laureato
  • aver conseguito il Master in Sicurezza sul Lavoro (promosso dalla UNIPEGASO)
  • Aver certificato le proprie competenze come CSL -Consulente per la Sicurezza sul lavoro- tramite l’Organismo KCB

ovvero:

  • essere diplomato
  • aver conseguito il  Corso Master AICOS
  • aver avuto minimo 5 anni di esperienza nel settore della sicurezza sul lavoro (formatore, RSPP esterno, consulente, ecc.)
  • aver certificato le proprie competenze come CSL -Consulente per la Sicurezza sul lavoro- tramite l’Organismo KCB

Per sottoporre la propria candidatura alla KCB scaricare il seguente modulo Domanda_Certificazione_Convenzione aicos modulo richiesta certificazione kcb, compilarlo e inviarlo a info@aicos.it. Sarà cura dell’AICOS inviare il modulo per l’autorizzazione a UGL-SICUREZZA e quindi a KCB per usufruire della scontistica di iscrizione riservata ai Centri di Formazione UGL-SICUREZZA e quindi all’AICOS.

Per la quotazione dei corsi, i Soci AICOS possono visionare la Pagina Riservata tramite la password a loro riservata.